DVR

Il datore di lavoro deve procedere all’individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nonché alla valutazione della loro entità. Su questa base il datore di lavoro deve individuare le misure di prevenzione e pianificarne l’attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
La valutazione è effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il Medico Competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. In base a quanto disposto dall’articolo 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Si ricorda che il Documento deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa a disposizione dell'organo di vigilanza.

DVR per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori

Si precisa che, ai sensi dell’art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81/08, le società che occupano fino a 10 lavoratori non sono tenute alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Per tali società è permessa la predisposizione di una semplice autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro.
Si ricorda infine che tale semplificazione è attualmente consentita fino al 30 giugno 2012 o al compimento del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale attuativo (D,Lgs. 81/08, articolo 6, comma 8, lettera f), che fisserà le linee guida semplificative per la redazione dei documenti di valutazione dei rischi.
Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g) ovvero:

a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Si ricorda che il documento di valutazione dei rischi è di responsabilità del datore di lavoro, a prescindere dal soggetto (consulente) che lo redige.

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