Emergenze e Prevenzione Incendi

L’ art. 18 del D. Lgs 81/08 impone che, a seguito della valutazione del rischio di incendio, eseguita secondo i criteri di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e al D.M. 10.03.98 e relativi allegati, il datore di lavoro ed il dirigente devono:

1) Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

2) Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 (informazione ai lavoratori) e 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti);

Sempre sulla base della valutazione dei rischi è possibile identificare il livello di rischio d'incendio dell'intero luogo di lavoro o di parte di esso : tale livello può essere basso, medio o elevato.
In base alla classe di rischio in cui l'azienda rientra, i lavoratori incaricati di far parte della squadra antincendio dovranno frequentare:

• Corsi di Fascia A (4 ore) - per attività a basso rischio di incendio;

• Corsi di Fascia B (8 ore) - per attività a medio rischio di incendio;

• Corsi di Fascia C (16 ore) - per attività ad elevato rischio di incendio.

Per alcune specifiche attività indicate nel D.M. 10/03/98 è inoltre necessario sostenere specifico esame presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

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