RSPP

RSPP è l'acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
L'art. 2 comma 1 lett. f) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. definisce il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi». La nomina dell'RSPP è uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, prevista dall'art. 17 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

L'RSPP può essere interno oppure esterno all'azienda. Deve essere nominato un RSPP obbligatoriamente interno all'azienda nei casi previsti dall'art. 31 comma 6 del D.Lgs 81/2008. In alcune tipologie di aziende (art. 34 comma 1 ed allegato II del D.Lgs 81/2008) il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. In questi casi egli è comunque tenuto a frequentare corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti ed alle attività lavorative svolte.
Le capacità ed i requisiti professionali del RSPP sono individuati dall'art. 32 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., mentre i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono dettagliati all'art. 33:

1)Individua i fattori di rischio dell’ambiente di lavoro e dei processi produttivi, e predispone le misure di sicurezza da adottare per eliminarli o ridurli.

2)Coadiuva il datore di lavoro nella effettuazione della valutazione dei rischi e nella elaborazione del relativo documento.

3) Programma l’informazione e la formazione generale e specifica dei lavoratori.

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